Nella Sala Piccola Protomoteca in Campidoglio a Roma si tenuto il convegno “Whistleblowing. La nuova disciplina per l’impiego pubblico e privato”, evento organizzato dal Forum Nazionale delle Professioni ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per 4 crediti formativi. Gli indirizzi di saluto sono stati effettuati da: Avv. Antonino Galletti, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Dott. Andrea Polidori, giornalista e Vice Segretario FIGC – Dipartimento Calcio Femminile; Avv. Simone Chiavolini, Forum Nazionale delle Professioni. I relatori sono stati: Dott. Angelo Paletta, docente di management; Avv. Andrea Farì, avvocato e docente dell’università Roma Tre; Avv. Giovanni Quarzo, avvocato amministrativista; Avv. Alessandro Pillitu, avvocato penalista; Avv. Andrea Giordano, avvocato dello Stato. Tutto il convegno è stato introdotto e moderato dall’Avv. Marco Proietti. Il tema del whistleblowing è di particolare attualità e si presenta come un provvedimento giuridico che ha l’obiettivo di fungere da ulteriore deterrente contro fenomeni corruttivi sia dentro la Pubblica Amministrazione, sia dentro le aziende e le altre organizzazioni private. Infatti, l’art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura del whistleblower. La norma è principalmente diretta verso il “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene garantita una parziale forma di tutela. Nell’introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile italiano, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ha fatto un passo in avanti attraverso il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio. Infatti, a decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento normativo, i soggetti destinatari della disposizioni ivi contenute (tra i quali intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico, società di leasing, società di factoring, ma anche dottori commercialisti, notai e avvocati) sono obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing.
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